Molti non sanno che nell’ordinamento sportivo anche l’atleta minorenne, sia in ambito professionistico sia in ambito non professionistico, può essere soggetto ad un procedimento disciplinare vero e proprio, come quello degli atleti maggiorenni. La sanzione disciplinare nei confronti di un minore ha, a seconda delle federazioni e dei diversi codici della giustizia sportiva, una disciplina a volte differente, a volte identica, rispetto a quelle degli adulti.

Alcune Federazioni virtuose, come la FederGolf, hanno introdotto anche dei giudici specializzati per i procedimenti disciplinari dei minori e la possibilità che la sanzione venga ridotta sulla base della età dell’atleta minorenne.

Come può difendersi un minore da un procedimento disciplinare?

Anche per la sanzione disciplinare nei confronti di un minore è possibile l’assistenza di un avvocato, che deve essere nominato dai genitori ovvero dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

Il fatto che anche un minore possa essere sanzionato dall’ordinamento sportivo non esime la Federazione e gli organi della Giustizia Sportiva chiamata a instaurare il procedimento e, successivamente, a giudicare il minore, a non tenere in conto gli interessi del fanciullo, anche sulla base delle Convenzioni Internazionali.

Il sistema di giustizia minorile deve avere per obiettivo la tutela del minore, con ciò intendendosi che lo scopo finale della azione giudiziaria, persino nell’ordinamento sportivo, non può e non deve risolversi in una mera reprimenda, ma deve vertere, se non in via esclusiva, certamente in misura prevalente  alla sua educazione, proprio in funzione dell’inserimento maturo del minore nel contesto sociale sportivo.

La sanzione disciplinare nei confronti di un minore

La sanzione disciplinare nei confronti di un minore

Ad esempio, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU, New York, 20 novembre 1959) che ha sancito che  “il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti”. Allo stesso modo dovrà tenersi conto, sia in fase di instaurazione del procedimento, sia in fase di giudizio, di quanto previsto da l’art. 8 delle Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile, c.d. Regole di Pechino del 1985. (Tutela della vita privata), secondo cui “Il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che inutili danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria”.

L’Avvocato che assiste il minore nel procedimento disciplinare deve, dunque, farsi portatore delle istanze del minore tenuto altresì conto della sua natura di soggetto protetto dall’ordinamento nazionale e internazionale.

L’Avv. Stefano Molfino, esperto in diritto di famiglia e diritto sportivo, esercita la professione con particolare attenzione alla figura dell’atleta minorenne. Per un appuntamento si prega di visionare gli orari di studio, cliccando qui.