Secondo il diritto italiano, la fotocopia di un testamento scritto a mano non è generalmente considerata valida. Come ricordato però recentemente dalla Suprema Corte, vi sono dei metodi per dimostrare l’esistenza e l’autenticità del testamento di cui si conserva solo una fotocopia. Con l’ordinanza n°23612 del 3 settembre 2024, la Cassazione è tornata sul tema della validità della fotocopia non autentica della scheda testamentaria. Gli Ermellini hanno ricordato, innanzitutto, che non potendo, la copia, essere oggetto né di verificazione né di querela di falso, la parte interessata ha l’onere di produrre l’originale del documento.

Fotocopia di un testamento scritto a mano dal testatore

La vicenda riguardava un contenzioso ereditario tra il fratello e la moglie del defunto. Il fratello aveva chiesto al Tribunale di Catania di essere riconosciuto coerede testamentario e ottenere la metà dell’asse ereditario, mentre la moglie contestava l’autenticità del testamento olografo che il fratello aveva prodotto solamente in fotocopia. Il testamento, prodotto appunto solo in fotocopia era stato tempestivamente disconosciuto dalla moglie.

Ricordiamo che l’art. 602 c.c. stabilisce che il testamento olografo deve essere scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. L’originale del documento è essenziale per verificarne l’autenticità, poiché la scrittura autografa è un elemento costitutivo della validità del testamento.

Il testamento prodotto dal fratello, quindi, non poteva essere autenticato senza l’originale.

Prova della validità della fotocopia del testamento

Una fotocopia del testamento, anche se con attestazione di conformità da parte del notaio, non ha lo stesso valore probatorio dell’originale, soprattutto se l’autenticità del testamento è contestata ex art. 2716 c.c.. La giurisprudenza (es. Cass. civ., sez. II, 11/03/2019, n. 6918) sottolinea che, in caso di disconoscimento, la parte che invoca il testamento ha l’onere di produrre l’originale per consentirne la verificazione.

Per dimostrare l’esistenza e l’autenticità del testamento prodotto solo in fotocopia,  occorrono specifici requisiti. Si tratta di vere e proprie eccezioni.

Se l’originale del testamento è smarrito o distrutto senza colpa del testatore o dell’erede, l’esistenza e il contenuto del testamento possono essere provati con altri mezzi, ma ciò è soggetto a rigorose limitazioni previste dagli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c. (Cass. civ., sez. II, 18/05/2015, n. 10171). Ad esempio, si possono utilizzare testimoni o altri documenti, ma la prova deve essere particolarmente solida.

La giurisprudenza distingue tra chi aveva la detenzione del testamento (con un onere probatorio più gravoso) e chi non l’ha mai avuto.

Cosa fare se si trova solo una fotocopia del testamento olografo del defunto

Attenzione: il possesso di una copia conforme notarile del testamento scritto a mano dal defunto non equivale all’originale ai fini della prova dell’autenticità in giudizio. La copia conforme può avere valore amministrativo, ma non probatorio in un contesto contenzioso senza l’originale.

Prima di iniziare una causa sulla validità di una fotocopia del testamento è consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto successorio. Per verificare se nel proprio caso la fotocopia del testamento è valida oppure no, è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio dell’Avv. Stefano Molfino, esperto in diritto di famiglia e delle successioni, cliccando qui.