Anche i giocatori di rugby soggiaciono ai limiti del trasferimento dei giocatori, il cosiddetto “vincolo sportivo”, secondo quanto disposto dal Regolamento Organico della F.I.R approvato dal Consiglio Federale con deliberazione nr. 110 del 24.11.2006 e successive modifiche, con i conseguenti problemi in tema di svincolo del giocatore di Rugby, come per il giocatore di Calcio.

Innanzitutto è bene chiarire cosa sia il vincolo sportivo.

Il trasferimento del giocatore di rugby

Il Regolamento Organico della FIR distingue il vincolo sportivo regolamentare dal vincolo sportivo volontario. Il primo è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore e soggetto affiliato in applicazione delle norme statutarie e regolamentari e si produce, a pena di nullità, con atto scritto mediante appositi moduli predisposti dalla FIR.

Il vincolo volontario, invece, è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore maggiorenne e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico tra essi intervenuto, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto ai sensi dell’art. 37.

La questione dello svincolo del giocatore di rugby diviene importante dal compimento del 15esimo danno di vita dell’atleta.

L’Art. 34, infatti, prevede che fino al compimento del 15° anno di età, il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui l’atleta è tesserato con il soggetto affiliato. Quindi per il giocatore minorenne di rugby che non abbia compiuto i 15 anni, è ben possibile cambiare squadra senza incorrere in alcun tipo di sanzioni.

Il vincolo sportivo (regolamentare) invece inizia dal 15° e dura sino al 19° anno di età e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui il 19° anno di età è compiuto. In tal caso, l’atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza.

Dal compimento del 19° anno di età l’atleta può stipulare un accordo per il vincolo volontario, oppure ha la facoltà di rinnovare il vincolo con la squadra affiliata di appartenenza. Qualora l’atleta non abbia sottoscritto alcun accordo di vincolo volontario, al termine della stagione sportiva e prima dell’inizio della nuova, ha comunque facoltà di essere trasferito con nulla osta della squadra di appartenenza ad altra squadra, con la quale si stabilirà analogo vincolo.

E’ fondamentale che la squadra che acquista il giocatore di Rugby versi alla squadra di appartenenza una indennità di formazione, regolamentata secondo quanto previsto dall’art. 46. Qualora la squadra si rifiuti di trasferire il giocatore senza giustificato motivo, allora si potrà fare ricorso alla Commissione Paritetica di Conciliazione per ottenere lo svincolo del giocatore di rugby.

Per sapere se nel proprio caso sia possibile ottenere lo svincolo del giocatore di Rugby ed il conseguente trasferimento da una squadra all’altra, è possibile fissare un appuntamento presso lo studio dell’Avv. Stefano Molfino, avvocato esperto in diritto dello sport, cliccando qui.