Se il culturista o il personal trainer acquista sostanze dopanti, vi possono essere conseguenze sia a livello di giustizia sportiva, sia a livello di giustizia penale. Anche la vendita di sostanze considerate doping, come anabolizzanti e altre sostanze proibite, può causare un procedimento di giustizia sportiva e finanche un procedimento penale.
La Giurisprudenza (Tribunale di Grosseto, sentenza 29 dicembre 2013) ha considerato responsabile del reato di ricettazione il trainer personale che, svolgendo la propria attività in una palestra di culturisti, detenga presso la propria abitazione confezioni di medicinali anabolizzanti e sostanze dopanti di provenienza illecita. Tali farmaci, in ogni caso, sono acquistabili solo dietro prescrizione medica rilasciata da centri universitari ospedalieri.
Pertanto, il personal trainer che acquista sostanze dopanti diviene responsabile anche per tutto quanto dovesse derivare dalla assunzione di steroidi anabolizzanti da parte dei soggetti che hanno acquistato da lui.
Attenzione: il personal trainer che non solo acquista sostanze dopanti ma le somministra ai propri atleti rischia altresì un procedimento penale per esercizio abusivo della professione medica.
La questione non è di poco conto. Se il personal trainer acquista sostanze dopanti e medicinali anabolizzanti e compie quell’attività propria del medico, il rischio è un procedimento penale per il reato di cui all’art. 348 c.p. .
Nel caso in specie non basta la mera proposta di assunzione di determinate sostanze, o l’attuazione di un programma atletico per soggetti con il fine di far perdere peso a costoro, ma sarà necessaria la dimostrazione che il personal trainer in questione abbia proposto un vero e proprio programma terapeutico dietetico e/o disintossicante, compito che invece costituisce attività propria del medico.
Ad esempio, l’assunzione di sali minerali su persone obese sottoposte a trattamento terapeutico volto al calo ponderale deve avvenire solo a seguito di specifici accertamenti medici perché si possono verificare disturbi elettrolitici con conseguenze anche gravi.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, inoltre, l’acquisto di sostanze dopanti rileva, ai fini della configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), anche se l’attività sportiva viene volta a livello amatoriale, non solo se questa viene svolta a livello professionistico o comunque agonistico.
Infine è bene sapere che la violazione delle Norme Sportive Antidoping commessa dall’atleta può determinare un provvedimento di squalifica del medesimo, con divieto per un determinato periodo di partecipare a qualsiasi competizione, la invalidazione dei risultati, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi conferiti, come pure anche alcune conseguenze economiche.
Cosa succede se un soggetto non tesserato per alcuna federazione viola le Norme Sportive Antidoping?
In tal caso potrà essere comunque pronunciata la sanzione della inibizione, ovverosia il provvedimento con cui si inibisce al soggetto di tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.
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