Caduta da cavallo e risarcimento danni sono due questioni inscindibilmente connesse. Se un cavaliere cade da cavallo, la prima domanda da porsi è se ciò sia avvenuto durante un allenamento oppure una competizione sportiva. La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa dalla Sezione III in data 4 aprile 2014, n. 23441, si è trovata a decidere una causa proposta dai genitori di una minore che avevano citato sia la FISE-Federazione Italiana Sport Equestri, sia un’altra minore che aveva causato la caduta da cavallo della figlia, in occasione di una gara ippica organizzata dal Comitato Regionale della FISE.

Nella fattispecie, l’altra minore, eliminata dalla gara ad ostacoli alla quale stava partecipando, si era immessa al galoppo sul contiguo campo di prova, interferendo con il cavallo montato dalla figlia degli attori la quale, sbalzata di sella, era caduta da cavallo riportando un trauma dorsale e la frattura di una vertebra.

Cosa è possibile chiedere in caso di caduta da cavallo e risarcimento danni?

Il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, può essere chiesto nella misura rispettivamente dei danni patrimoniali affettuati (ad esempio, spese mediche e farmaceutiche),  mentre i danni non patrimoniali possono essere calcolati sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale.

I genitori della minore, nel caso giunto sino alla Corte Suprema,  avevano chiesto circa euro 250,00 a titolo di danni patrimoniali ed euro 20.451,50 a titolo di danni non patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre alle spese di causa.

caduta da cavallo e risarcimento danni

caduta da cavallo e risarcimento danni

Accertato l’evento lesivo, il nodo interpretativo riguardava la clausola di una convenzione di polizza infortuni a copertura di tutti i tesserati. Tale polizza assicurativa riportava, alla clausola n. 3, che “…la garanzia è prestata per i danni involontariamente arrecati a terzi (compresi i tesserati) dai cavalli appartenenti alla Federazione, ai Circoli ippici, ai tesserati federali nella persona, nelle cose o animali di loro proprietà, di cui la FISE e i Circoli ippici risultassero civilmente responsabili ai sensi di legge; sono esclusi dal novero dei terzi i cavalieri che montano i cavalli oggetto della presente convenzione limitatamente all’attività svolta dai cavalli per gare, manifestazioni e relativi allenamenti…”.

Tribunale e Corte d’appello avevano aderito all’interpretazione tale per cui l’esclusione dell’assicurazione riguardava i cavalieri che montano i cavalli che abbiano provocato il danno. Cioè i cavalieri che hanno causato il danno in sella ai propri cavalli, non vengono risarciti dei danni subiti.

Nel caso di specie l’esclusione non poteva operare, posto che il cavallo che aveva provocato l’incidente era diverso da quello montato dall’infortunata. Come si nota dal tenore delle eccezioni e dai nodi intepretativi, la questione fondamentale è relativa alla operatività delle clausole dei contratti assicurativi e dalle convenzioni stipulate dalla F.I.S.E. stessa a protezione dei propri tesserati.

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