Il tema dell’affidamento paritario dei figli è stato affrontato nella puntata di Hashtag24, trasmissione di SKY TG 24, dove l’Avvocato Matrimonialista Stefano Molfino è stato intervistato dal Giornalista Riccardo Bocca, Vice Direttore di SKY TG 24 sul problema dei padri separati e delle madri separate.
In studio con l’Avv. Molfino anche la Dott.ssa Tiziana Franchi, Presidente della Associazione Padri Separati e, in collegamento, il Giornalista Domenico Iannaccone. La trasmissione ha affrontato il tema della “bigenitorialità”, soprattutto dal punto di vista delle difficoltà dei padri ad ottenere pari diritti (oltre che doveri) nei confronti dei figli.
Sono molti, in Italia, i padri che rivendicano il diritto di continuare ad avere rapporti continuativi e, ancora più importante, significativi, con i propri figli. Il problema principale consiste nella effettiva attuazione della Legge 54/2006 che, per la prima volta in Italia, ha introdotto il principio della bigenitorialità.
La bigenitorialità è un principio che attualmente è cristallizzato nell’art. 337-ter del Codice Civile. Tale articolo prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”. Ripetesi, “equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”. Per legge, dunque, il minore ha questo diritto e per legge è il minore ad averlo. Non i genitori.
Perché questo?
La normativa attualmente in vigore, ispirandosi alle Convenzioni Internazionali, è stata costruita e recentemente riordinata sulla base del preminente interesse del minore. Questo principio fa sì che il Giudice debba valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.
Come emerge dalla normativa citata, il Giudice ha ampia discrezionalità di stabilire, nel caso concreto, quale possa essere il miglior assetto per il minore. In termini di affidamento, collocamento e mantenimento. Sono molte le proposte di modifica di una legge che sicuramente è perfettibile. Ad esempio prevedendo dei correttivi all’ampia discrezionalità attualmente concessa ai Giudici. Tuttavia, è fondamentale non perdere di vista il preminente interesse del minore ossia il principio che deve guidare l’operato sia degli Avvocati, sia dei Giudici. Prevedere invece per legge un affidamento paritario dei figli sempre e comunque significa rinunciare a tutelare i minori e abdicare alla funzione giurisdizionale dello Stato.
Un altro problema che emerge spesso dalle separazioni genitoriali è l’assegno di mantenimento per i figli. E’ obbligatorio tale assegno?La risposta è no. La legge, infatti prevede che “il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità”.
Già, dunque, l’attuale impianto normativo prevede che l’assegno di mantenimento debba essere disposto solo ove necessario. Il che significa che, qualora vengano previsti tempi pressoché paritetici dei figli presso ciascun genitore, non si dovrà nella maggior parte dei casi stabilire un assegno di mantenimento. Nella pratica, tuttavia, a fronte del collocamento dei figli presso un genitore in via prevalente – quasi sempre la madre – e tempi di permanenza molto ridotti presso l’altro genitore, il risultato è quello che viene sempre previsto un assegno chiamato “perequativo” a favore del genitore che ha con sé il minore per più tempo rispetto all’altro.
Il problema, quindi, esiste e sicuramente la Legge attualmente in vigore può essere migliorata. Ma, come detto, a costo di essere pedanti, non bisogna perdere di vista l’interesse dei minori.
Il collocamento paritario (o pressoché paritario) è possibile, e deve essere un obiettivo da perseguire ogniqualvolta questo corrisponda ad una situazione di fatto che può realizzare davvero l’interesse dei minori, i quali, prima ancora che gli adulti, sono titolari del diritto alla bigenitorialità.
E’ compito degli avvocati matrimonialisti, delle parti e dei Giudici, quello di perseguire tale obiettivo verificando, nel caso concreto, quale sia effettivamente la migliore soluzione a tutela del minore.
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