Il Tribunale di Trieste ha recentemente emesso un provvedimento molto importante, per una coppia che si era separata subito dopo la nascita del figlio e ha risposto alla domanda se il padre separato ha diritto al pernottamento del figlio piccolo anche nel primo anno di vita. Si tratta del Decreto del 5 settembre 2018.
La madre aveva chiesto l’affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso di lei, senza pernottamento a favore del padre fino al compimento dei tre anni e un contributo al mantenimento di 1000,00 euro oltre al 70% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio è emersa un’aspra conflittualità tra le parti e le loro famiglie, che ha generato una situazione di complessiva tensione e sfiducia reciproca, con episodi ai quali sono anche seguite delle denunce alle forze dell’ordine.
La madre del bambino aveva chiesto nel proprio ricorso che il padre potesse stare solo due giorni infrasettimanali per tre ore al giorno, – senza pernottamento a favore del padre fino al compimento dei tre anni – di cui un pomeriggio dalle 16 alle 19 ed una mattina dalle 9 alle 12, ed inoltre un sabato o una domenica alternato dalle 10 alle 16.
La stessa aveva chiesto anche che il padre dovesse versare la somma di € 1.000,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 70% di tutte le spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale. Oggi infatti presso quasi ogni Tribunale sono presenti Protocolli sulle spese straordinarie, che definiscono dettagliatamente quali siano le spese straordinarie per i minori e hanno lo scopo di evitare future liti fra genitori sulle spese extra mantenimento per i figli.
Il padre del bambino, invece, insisteva per avere con sé il piccolo già con pernottamento, se pur gradualmente.
Per questo aveva chiesto al Tribunale di poter tenere con sé il figlio tutti i lunedì dalle 9.30, con pernottamento, fino alle 9 del venerdì mattina (quattro pernottamenti); la settimana successiva, alternativamente, fino alle 9 del giovedì (tre pernottamenti). Oppure, in subordine per il seguente minor tempo: tutti i martedì dalle 9.30 fino alle 12 del giovedì (due pernottamenti) e tutti i venerdì dalle 9 alle 19 e in ogni caso per un tempo non inferiore a un terzo del tempo totale ed orientata a modelli paritetici di affidamento.
Tribunale di Trieste, in definitiva, ha considerato, tenuto conto dell’età del minore, di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l’immediata introduzione dei pernottamenti, sia pur graduale.
Disponendo l’affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ha stabilito che il padre separato ha diritto al pernottamento del figlio piccolo anche nel primo anno di vita: infatti, con riferimento alle modalità di visita padre-figlio i Giudici triestini hanno deciso che il figlio starà con il padre dal mercoledì mattina dalle 9:30 circa, fino al giovedì alle 13:00 circa (con pernotto) il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 13:30 circa alle 20:00 circa.
Inoltre, proprio facendo riferimento alla gradualità, il Tribunale ha stabilito che dal primo lunedì di aprile 2019 sarà introdotto un secondo pernotto e pertanto il minore potrà stare con il padre dal lunedì alle 13.30 circa fino a martedì alle 9:30 circa. E ancora, dopo il compimento del terzo anno d’età, verrà introdotto un ulteriore pernotto, per cui il piccolo starà con il padre, anziché il venerdì pomeriggio, il giovedì pomeriggio fino al venerdì mattina alle 9:30 circa, o, comunque, con accompagnamento all’asilo/scuola materna.
Come si può notare i Giudici sono sempre più sensibili alla bigenitorialità, diritto che non appartiene agli adulti ma agli stessi minori. Si sta sgretolando, poco alla volta, l’assunto tale per cui il figlio in tenera età debba rimanere solamente con la madre e sta emergendo sempre più, anche grazie alla letteratura scientifica in materia, la necessità di una presenza del padre con il minore sin dai primi momenti di vita. Nessun divieto, dunque, potrà essere imposto dalla madre al padre, circa la possibilità che il padre tenga con sé il figlio anche in tenerissima età, in assenza di un provvedimento limitativo del Giudice in tal senso.
In caso di comportamento ostativo o comunque ostruzionistico e non collaborativo della madre, che impedisca o limiti gli incontri padre-figlio sin dalla tenera età, è possibile ricorrere al Giudice al quale si potrà chiedere anche l’emissione di provvedimenti sanzionatori e risarcitori, a tutela del diritto alla bigenitorialità del minore. Per agire in giudizio è possibile contattare l’Avv. Stefano Molfino, avvocato divorzista a Milano, cliccando qui.