E’ possibile una accusa di doping per un soggetto non tesserato?Le norme del Codice Sportivo Antidoping non si applicano solamente ai soggetti tesserati per le Federazioni o per gli Enti di Promozione Sportiva, con la conseguenza che essere accusati di doping, nel caso in cui non si sia tesserati comporterà in ogni caso il fatto di ricevere un atto di deferimento da parte della Procura Nazionale Antidoping, come pure il possibile sorgere di un procedimento dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping.
Il motivo di tale scelta legislativa è che le Norme Sportive Antidoping non hanno solo la funzione di sanzionare il comportamento dell’Atleta o del Personale di Supporto dell’Atleta. Al contrario sono poste in essere al fine di scoraggiare – e, nel caso, sanzionare – l’utilizzo, il possesso, il traffico, etc.. di sostanze e metodi vietati considerati dopanti, anche quando i comportamenti illeciti vengano posti in essere da parte di soggetti formalmente estranei al mondo dello sport.
Il legislatore sportivo ha predisposto per tali soggetti un’apposita sanzione: l’inibizione, prevista dall’Articolo 8 del CSA, denominato “Sanzioni per soggetti non tesserati o ritirati dall’attività sportiva”.
“Per le violazioni delle NSA, commesse da soggetti non tesserati per l’ordinamento sportivo italiano, si applicano le sanzioni dell’inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.”
Un soggetto tesserato, inoltre, potrebbe convincersi a chiedere la cessazione del proprio tesseramento, della propria affiliazione, del proprio accreditamento o comunque della sua appartenenza ad organizzazioni sportive, al fine di non dover subire un procedimento dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping.
Con riferimento a tale ipotesi, il medesimo art. 8 CSA prevede, al comma 3, che “Il ritiro di un Atleta o altra Persona mentre è in corso la procedura di gestione dei risultati non pregiudica la competenza di NADO Italia a svolgere tale procedura.”
La stessa clausola di salvaguardia della giurisdizione sportiva è sancita anche con riferimento ai risultati sportivi. Infatti, nel caso in cui un Atleta o altra Persona siano tesserati al momento in cui è commessa la violazione del regolamento antidoping ma si ritirino prima che la procedura di gestione dei risultati sia iniziata, NADO Italia avrà comunque la competenza per svolgere la procedura di gestione dei risultati.
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