In caso di atleta positivo al letrozolo, i motivi dell’esito avverso possono essere molteplici e non necessariamente riconducibili all’assunzione consapevole e volontaria della sostanza dopante. In particolare, il letrozolo – farmaco Femara – è un farmaco antitumorale appartenente alla classe degli inibitori dell’aromatasi ed è sostanza inserita nella lista di sostanze vietate dalla Wada, fra le cosiddette “sostanze specificate”.
Cosa significa?
Significa che fra le sostanze proibite dalla World Anti-Doping Agency, il letrozolo è una sostanza che ha un particolare regime probatorio e sanzionatorio.
Essendo inserita fra le cosiddette sostanze specificate, in primis, si applica l’Art. 4.2.1.2 delle NSA, ovverosia le Norme Sportive Antidoping, secondo il quale per l’applicazione della squalifica quadriennale, di cui all’Art. 4.2.1 NSA, è necessario che sia l’Organizzazione Antidoping a dimostrare che la violazione della normativa antidoping è intenzionale.
Cosa significa “intenzionale” secondo la normativa antidoping?
La definizione di “intenzionale” è data dall’Art. 4.2.3 delle NSA, le quali stabiliscono che “Al fine dell’applicazione degli articoli 4.2 e 4.3 il termine “intenzionale” si riferisce all’Atleta o l’altra Persona che hanno assunto consapevolmente una condotta che costituiva una violazione delle norme antidoping, ovvero erano consapevoli della sussistenza di un notevole rischio che tale condotta potesse costituire o determinare una violazione delle norme antidoping e hanno ignorato tale rischio.
In caso di “sostanze specificate” come il letrozolo, la violazione delle norme antidoping può essere desunta da un Esito Avverso, ovverosia dal rapporto del “test antidoping” da cui si emerga la presenza di una Sostanza Vietata o i suoi Metaboliti o Marker (incluse elevate quantità di sostanze endogene) oppure riscontri la prova dell’Uso di un Metodo Proibito.
Pertanto, qualora dai test antidoping risulti la positività ad una sostanza vietata soltanto durante le competizioni, la violazione sarà considerata “non intenzionale” se l’Atleta è in grado di dimostrare che la sostanza vietata è stata utilizzata fuori dalle competizioni.
Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito Avverso relativo ad una sostanza vietata solo durante le competizioni non sarà considerata intenzionale qualora non si tratti di una sostanza specificata e l’Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza vietata è stata utilizzata fuori dalle competizioni in un contesto non legato alla prestazione sportiva.
A quanto ammonta la squalifica per positività al letrozolo?
Il Tribunale Nazionale Antidoping potrà condannare l’atleta posititvo al letrozolo ad una pena che va da un minimo che consiste in una “nota di biasimo”, ad un massimo di quattro anni di squalifica.
E’ possibile ottenere una riduzione della squalifica per positività al letrozolo?
Sì, grazie all’Art. 4.5.1.1 delle NSA, è possibile, in caso di violazione della normativa antidoping per “Sostanze specificate”, chiedere che il periodo di squalifica corrisponda a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o 2 (due ) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell’Atleta o dell’altra persona.
Sarà necessario però dimostrare che l’Atleta o l’altra persona (es. un soggetto non tesserato) abbia agito con assenza di colpa o negligenza grave.
Cosa significa?
Significa che l’Atleta positivo al letrozolo dovrà dimostrare che la sua colpa o negligenza, alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l’assenza di colpa o negligenza, non risulti significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping. L’Atleta sarò tenuto a dimostrare in che modo la sostanza vietata è entrata nel suo organismo.
In caso di positività al letrozolo, sostanza specificata secondo le Norme Sportive Antidoping è possibile contattare l’Avv. Stefano Molfino, avvocato esperto in diritto sportivo e in particolare nel doping, cliccando qui.