Le procedure anti doping delle federazioni che fanno capo alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) stanno diventando sempre più articolate ed efficienti, per cui nel caso di cavallo trovato positivo al doping è bene essere preparati sulle conseguenze cui si va incontro, come pure alle possibili soluzioni del problema.
Il criterio di responsabilità cui è ispirata tutta la normativa anti doping è molto stringente. Si parla, in particolare, di responsabilità oggettiva.
Cosa significa?
Significa che il “soggetto responsabile” del cavallo risponde per le violazioni della normativa anti doping ogni volta che una sostanza vietata viene trovata nel corpo dell’animale, anche se la persona responsabile ha involontariamente o inconsapevolmente utilizzato un sostanza proibita anche solo in maniera negligente o colposa.
Chi è il soggetto responsabile?
Il responsabile del cavallo è normalmente l’atleta che monta o guida il cavallo durante un evento o una competizione in cui si effettua il controllo anti doping. La responsabilità di colui che monta il cavallo si estende anche alla gestione ed alla cura del cavallo nei vari ambienti (es. nel box, nelle scuderie e nei luoghi interni ed esterni all’evento).
Persino il cavallo prestato, che venga successivamente trovato positivo al doping, espone l’atleta che ha ricevuto il cavallo in prestito al rischio di dover rispondere della normativa anti doping; il cavaliere che riceva un cavallo in prestito, infatti, ha il dovere di assumere tutte le informazioni sui possibili trattamenti e farmaci che sono stati somministrati al cavallo.
Oltre al soggetto responsabile possono essere perseguiti dalla giustizia sportiva anche il groom, il veterinario di fiducia e in generale tutto il personale di supporto, quali “Soggetto Responsabile Aggiuntivo”, se tesserati FISE.
Quali sono le sanzioni cui si va incontro nel caso di cavallo trovato positivo al doping?
Innanzitutto è bene distinguere fra violazione della normativa anti doping per sostanze “medication”, ovverosia sostanze legittime per terapie autorizzate, oppure violazione della normativa anti doping per sostanze c.d. banned, ovverosia “proibite”.
Nel primo caso, quello di sostanze “medication”, la loro presenza nei liquidi biologici del cavallo è sempre vietata ma l’utilizzo può essere ammesso a fini terapeutici per l’animale. Oltre alla squalifica immediata dalla competizione, la normativa prevede una sanzione minima della sospensione di due mesi e una multa dell’importo euro 1.000,00.
Qualora invece dovessero essere rinvenute nel cavallo sostanze c.d. proibite, allora la sola presenza nei liquidi biologici del cavallo costituirà doping e comporterà le sanzioni previste dall’art. 9 del Regolamento EAD in cui la sanzione minima, oltre alla squalifica immediata dall’evento, è quella della sospensione minima di due anni e l’ammenda di euro 10.000,00.
Attenzione: è bene sapere che se il cavallo viene trovato positivo a sostanze c.d. proibite, gli organi della giustizia sportiva comunicheranno gli atti alla Procura della Repubblica, con conseguente possibile inizio di un procedimento penale per doping.
In caso di cavallo trovato positivo al doping è possibile contattare l’Avv. Stefano Molfino, avvocato esperto di diritto sportivo con studio a Milano e Pavia, che esercita anche dinanzi al Tribunale Federale per i procedimenti sul doping dei cavalli, cliccando qui.