Uno dei problemi più ricorrenti quando due genitori si separano concerne il pagamento delle spese per i figli. Capita sovente, infatti, che uno dei genitori, spesso la madre, non sappia cosa fare se il padre non paga le spese straordinarie. Innanzitutto è bene dire subito che il nostro ordinamento predispone una soluzione a tale inconveniente, al fine di non gravare sul genitore “virtuoso” a causa del comportamento irresponsabile dell’altro.
La madre che abbia anticipato tutte le spese per il figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, può agire dinanzi al Giudice con il proprio avvocato matrimonialista per il recupero delle spese straordinarie non pagate dal padre. Il procedimento è molto veloce, ma è necessario fornire tutte le prove degli avvenuti pagamenti delle suddette spese.
Attenzione: spesso, il genitore inadempiente sostiene di non dover pagare le spese straordinarie perchè non era d’accordo con l’altro sul tipo di spesa o sulla quantità della spesa. Ad esempio, il padre potrebbe sostenere di non essere d’accordo che il figlio faccia un determinato corso sportivo oppure una attività di “scout”, oppure ancora una vacanza all’estero.
Ebbene, l’opposizione del padre al pagamento delle spese straordinarie per i figli non è giustificata ogniqualvolta si ravvisi la necessità di tali spese per il benessere psicofisico del minore e che queste siano in linea con il tenore di vita della famiglia.
Riguardo a ciò, è bene ricordare che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 08-02-2016, n. 2467, ha ribadito che il mancato preventivo interpello del coniuge non convivente può essere sanzionato nei rapporti fra i coniugi ma non può determinare l’irripetibilità della spesa che si dimostri nell’interesse del minore e che sia compatibile con il tenore di vita della sua famiglia.
Cosa significa?
Significa che anche se due genitori non concordano le spese straordinarie fra di loro, ciò che conta è la tutela del supremo interesse del minore, il quale, altrimenti, a causa della conflittualità dei genitori, potrebbe essere privato di determinate attività o di determinati strumenti utili alla sua crescita.
Quindi, non è necessario che una sentenza di separazione o divorzio preveda la necessità di un preventivo accordo con il genitore non convivente relativamente alle spese straordinarie corrispondenti alla finalità di assicurare una sana crescita psico- fisica del minore.
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