Se una società vuole esonerare un allenatore di calcio dilettante deve sapere innanzitutto che il licenziamento di un allenatore di una squadra di calcio Serie D, oppure di Calcio Femminile o Calcio a Cinque, oppure ancora un allenatore di una squadra di un Campionati di Eccellenza, di Promozione, di prima, seconda e terza categoria, soggiace alla disciplina del diritto sportivo prevista dagli articoli 44 e seguenti del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Cosa significa?
Significa ad esempio che se la società di calcio vuole licenziare il suo allenatore non potrà fare un mero licenziamento verbale, ma sarà necessario l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, anche per avere la prova di avvenuta conoscenza del licenziamento dell’allenatore, secondo quanto stabilito dall’Art. 47 del Regolamento L.N.D.
Importante: il termine “dilettante” non deve considerarsi come qualcosa di denigratorio o dequalificante, ma sta semplicemente a delimitare l’ambito di applicazione della disciplina giuridica nel caso in specie. Ad esempio: secondo il Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. sono da considerarsi allenatori professionisti coloro che abbiano ottenuto la qualifica di “Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO” oppure “Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A”.
Questi tipo di abilitazione e qualifica si ottiene solamente attraverso la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.
Tornando al problema dell’esonero dell’allenatore di calcio dilettante, molto spesso le società di calcio stipulano contratti gratuiti con gli allenatori dilettanti, ma a volte questi contratti prevedono un vero e proprio stipendio, con corresponsione di somme che possono arrivare anche a cifre considerevoli.
Società e allenatore sono liberi di sciogliere il vincolo che li lega, comunicando la risoluzione del contratto agli organi competenti della L.N.D. Nel caso invece in cui il vincolo non si risolva in modo consensuale, è possibile attivare la procedura dinanzi ad un Collegio Arbitrale, ovverosia un organo giurisdizionale a cui viene devoluta la controversia.
Cosa succede se un tecnico pone in essere comportamenti scorretti, quali l’ingiustificata assenza dagli allenamenti?E’ possibile per questo esonerare un allenatore di calcio dilettante?
In tal caso e cioè, ad esempio, se l’allenatore non si presenta agli allenamenti oppure tiene un atteggiamento inadeguato e contrario ai principi sanciti dal diritto sportivo, sarà sempre possibile segnalare gli eventi in modo preciso e circostanziato alla Procura Federale che porrà in essere le indagini e gli accertamenti del caso. Il tutto potrà essere valutato nell’ambito del procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale che, si ricordi, potrà decidere anche secondo equità.
Il Collegio Arbitrale emette il cosiddetto “lodo” che, per esemplificare, è come una sentenza, inappellabile e immediatamente esecutivo.
Entro quanto tempo deve avvenire il pagamento di quanto sancito nel lodo in favore dell’allenatore?
Ai sensi dell’art. 94-ter comma 13 delle N.O.I.F., il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Se la morosità della società di calcio persiste, è addirittura prevista la sanzione della mancata ammissione per il Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
E’ fondamentale dunque una assistenza legale tecnica specializzata nel diritto sportivo, al fine innanzitutto di capire se sia il caso di intraprendere un contenzioso nei confronti di una società o di un allenatore.
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