Di recente la Suprema Corte è tornata sulla fattispecie del testamento di persona non vedente, discutendone della validità. Con la sentenza n. 1431 del 15/01/2024, la Corte di Cassazione ha giudicato sul caso di un testamento olografo di una donna anziana affetta da cecità progressiva. Nella fattispecie, la donna era diventata completamente cieca dopo il 1990 e il testamento risaliva al 1999.
La legge disciplina sia il testamento pubblico, sia il testamento olografo – cioè scritto a mano – del non vedente.
Il testamento pubblico del non vedente, in base all’art. 603 cod. civ., richiede normalmente la presenza solo di due testimoni. Nei casi più gravi, ovverosia quando il non vedente sia anche muto, sordo, o sordomuto, addirittura di quattro testimoni.
I casi di testamento pubblico della persona sorda, muta e sordomuta seguono quanto previsto dalla L. 16.2.1913 n. 89.
Il testamento olografo del non vedente, invece, è regolato dalla L. 3.2.1975 n. 18. Secondo tale legge, la persona affetta da cecità è pienamente capace di agire purché non sia inabilitata, o interdetta.
Questa legge, all’art. 3, prevede la possibilità, su espressa richiesta della persona non vedente, che una persona di fiducia sia ammessa ad assistere la medesima nel compimento degli atti, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dalla persona non vedente.
La persona che presta assistenza nel compimento dell’atto, o partecipa alla redazione dell’atto, deve apporre su di esso la propria firma premettendo ad essa le parole “il testimone” o “il partecipante alla redazione dell’atto”.
Infine, all’art. 4, si prevede che se il non vedente non può sottoscrivere l’atto, neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula “impossibilitato a sottoscrivere”. In tali casi la sottoscrizione dovrà essere fatta dalle due persone designate ai sensi dell’art. 3.
La Suprema Corte si è trovata a disciplinare proprio un caso in cui la domanda era, se un cieco fa testamento è nullo? Il caso riguardava precisamente una signora anziana che era stata assistita da un terzo soggetto nella scrittura del testamento. Il punto nodale erano le modalità di assistenza. Questo perché la nostra normativa prevede che il testamento olografo debba essere autografo, sia nella redazione, sia nella sottoscrizione. La partecipazione di un soggetto estraneo durante la redazione del testamento può avere implicazioni talmente gravi da sfociare in una declaratoria di invalidità del testamento stesso.
In tali casi possono verificarsi sostanzialmente due motivi di invalidità del testamento.
Il primo è quello in cui un soggetto terzo pone in essere una vera e propria coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura. In questa ipotesi la sanzione è quella della nullità ex art. 606 c.c., in quanto la condotta del terzo soggetto priva di autografia sia la redazione, sia la sottoscrizione del testamento olografo.
Il secondo motivo di invalidità è quello derivante dalla coartazione della capacità di intendere e di volere del soggetto.
Cosa significa?
Significa che un conto è, ad esempio, il posizionamento della mano del testatore sul foglio, lasciando intatta la gestualità grafica del testatore. Un conto invece è se l’assistenza nella redazione del documento fa parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere del soggetto. In tali casi si potrà invocare l’annullamento del testamento.
Se si cerca un avvocato esperto in successione ereditarie a Milano è possibile rivolgersi all’Avv. Stefano Molfino per ottenere una consulenza specifica e avviare eventuali azioni legali necessarie per tutelare i propri interessi. Le fasi iniziali di una successione ereditaria sono le più delicate e possono essere dirimenti rispetto ad una soluzione immediata della vertenza.
Per fissare un appuntamento presso lo Studio dell’Avv. Stefano Molfino, esperto in diritto di famiglia e delle successioni, clicca qui.