La positività al thc metabolita della cannabis può determinare, ai sensi della normativa antidoping, l’immediata sospensione nei confronti dell’Atleta o di altra Persona rispetto alla partecipazione a qualsiasi competizione o attività, in attesa della decisione che verrà assunta dal TNA all’esito del dibattimento. Il THC (Δ9-tetra-idrocannabinolo) rappresenta il principio attivo della cannabis e si trova in concentrazioni differenti nei suoi derivati, ma non solo. La presenza del THC può esser determinata da vari fattori, fra cui l’assunzione di alcuni antidolorifici.
Secondo quanto sancito dall’Art. 21.1 e s.s. del Codice Sportivo Antidoping, la Procura Nazionale Antidoping, “A seguito di riscontro di un Esito avverso relativamente a qualsiasi sostanza contenuta nella Lista o di ricorso ad un Metodo proibito”, fra cui anche il metabolita thc oppure i metaboliti della cocaina, può richiedere la sospensione cautelare dell’Atleta alla Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping competente.
Cosa succede in pratica?
Il Tribunale Nazionale Antidoping decide spesso in via d’urgenza, inaudita altera parte, ovvero sia senza sentire previamente l’indagato ed emette il provvedimento di sospensione dandone immediata comunicazione alla PNA, all’interessato, alla Società, alla FSN/DSA/EPS di appartenenza nonché alla Federazione Internazionale di competenza.
E’ quanto accaduto a Lorenzo Di Livio, figlio del celebre Angelo Di Livio, riscontrato positivo ad un test antidoping e pertanto immediatamente sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping.
Quali sono i diritti dell’indagato?
L’indagato, anche in caso di positività al thc metabolita della cannabis, deve essere notiziato del procedimento, come pure del provvedimento cautelare disposto a suo carico, e deve esser convocato per essere sentito personalmente sui fatti contestati. In sede di audizione l’indagato ha diritto di farsi assistere da un proprio difensore ovvero da persona maggiorenne di propria fiducia e, ove ritenuto necessario, da un interprete, con spese a proprio carico. Laddove l’indagato sia un minore, all’audizione dovranno necessariamente presenziare gli esercenti la potestà genitoriale.
E’ possibile fare ricorso contro la sospensione cautelare per positività ai metaboliti della cocaina?
Sì, secondo l’Art. 32.2 C.S.A. con ricorso da proporsi a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione, accompagnato dalle motivazioni specifiche sulle quali si fonda l’impugnazione.
A seguito del ricorso, la competente sezione del TNA richiede alla sezione che ha emesso il provvedimento impugnato, copia della documentazione in atti e viene fissata udienza a brevissimo termine che si terrà entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del Tribunale medesimo.
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