Può capitare che i rapporti con alcuni familiari ben precisi appartenenti a un ramo della famiglia siano pessimi e si arrivi a chiedersi se è possibile escludere i nipoti dall’eredità. In particolare, può capitare che per molte ragioni si sia creata una cesura nei rapporti, fatto che avviene in numerose famiglie, e per questo non si voglia lasciare ai nipoti nulla della propria eredità.
Nipoti esclusi nel testamento
Di recente, il Tribunale di Verona si pronunciato su una vicenda riguardante proprio la successione di due nipoti, esclusi dall’eredità. Il caso affrontato dal Tribunale veronese (Trib. Verona, sez. I, ord., 26 gennaio 2022, n. 3436) è particolare in quanto, nella fattispecie, il de cuius aveva lasciato, nel proprio testamento, la somma di euro 200.000,00 alla sorella, ma aveva anche previsto che, qualora ella fosse venuta a mancare, i due nipoti non avrebbero dovuto ereditare nulla.
I due nipoti allora hanno fatto causa ai parenti dello zio, chiedendo di far dichiarare inefficace la clausola testamentaria con la quale erano stati esclusi. Il Tribunale di Verona ha ritenuto che la domanda fosse infondata. Secondo i Giudici veronesi non esiste una norma che impedisca l’applicazione del cosiddetto istituto della rappresentazione. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, l’art. 467 c.c. prevede infatti che la rappresentazione “fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”.
Escludere i nipoti dal testamento
La rappresentazione opera automaticamente. Facciamo un esempio: Tizio muore, lasciando un figlio, Caio, che ha a sua volta un altro figlio, Sempronio. Se Caio rinuncia all’eredità oppure viene a mancare, allora Sempronio subentra nella stessa situazione del padre, potendo quindi accettare o rinunciare a sua volta all’eredità di Tizio.
Attenzione: il tutto a condizione che il testatore non abbia provveduto per le ipotesi di premorienza, assenza, indegnità o rinuncia, attraverso la nomina di un altro erede o legatario in luogo di quello che non può o non vuole accettare (c.d. sostituzione).
Nel caso esaminato dal Tribunale di Verona, la vicenda riguardava la successione di un fratello, non di un figlio. E’ bene ricordare che i fratelli sono eredi legittimi, ma non sono eredi legittimari. Essi in altri termini non hanno diritto a una quota “intangibile” dell’eredità. Per cui, per ipotesi, possono essere esclusi dall’eredità tramite testamento.
Come ricordato dal Tribunale di Verona, la volontà del testatore che intenda escludere il diritto di rappresentazione ha la preminenza purché essa, come nel caso di specie, non leda i diritti dei legittimari o altra norma imperativa. Pertanto, la volontà dello zio, espressa nel testamento, di escludere i nipoti dall’eredità, è stata ritenuta valida e meritevole di tutela.
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