La responsabilità del cavaliere per il doping del cavallo è da rinvenirsi nella disciplina di cui al Regolamento di Giustizia della F.I.S.E.  e del  Regolamento EAD‐ECM, dedicato al doping equino. A fronte di una normativa che pone in capo al cavaliere una presunzione di responsabilità, è bene capire quali siano i possibili scenari dettati dall’avvio di un procedimento sportivo per la presenza nel cavallo di sostanze quali ad esempio la Flufenazina – Flunixil.

I prelievi di sostanze biologiche del cavallo vengono effettuati in occasione di competizioni e, all’esito delle analisi eseguite dal laboratorio antidoping, qualora un cavallo dovesse risultare positivo a sostanze considerate doping, verrà perseguito dalla giustizia sportiva il “soggetto responsabile”.

L’avvio del procedimento avviene tramite il deferimento del soggetto al Tribunale Federale, organo dinanzi al quale si svolgerà il procedimento disciplinare.

Chi è il soggetto responsabile per il doping del cavallo?

Il soggetto responsabile del doping del cavallo è l’atleta che monta o conduce il cavallo nell’evento in cui si effettua il Controllo anti doping e a nulla vale allegare la propria negligenza, imprudenza, imperizia o mancata conoscenza di norme o regolamenti. La responsabilità del cavaliere per il doping del cavallo, quindi, si presume.

La responsabilità del cavaliere e del proprietario per il doping del cavallo

La responsabilità del cavaliere e del proprietario per il doping del cavallo

 

Il proprietario del cavallo, secondo le risultanze di cui al documento identificativo del cavallo al momento dell’evento, non è considerato quale soggetto responsabile primario ma, al più, verrà considerato come “Soggetto Responsabile Aggiuntivo”.

Dopo l’atto di deferimento verrà fissata udienza dinanzi al Tribunale che disporrà eventuale istruttoria e termini per memorie oppure si riserverà di decidere sulla incolpazione trattenendo la causa in camera di consiglio, al termine della quale verrà emesso il provvedimento decisionale.

Attenzione: nel caso di cavallo trovato positivo al doping, la procura federale comunicherà gli atti anche alla procura della Repubblica, con la possibilità che risultanze dei test antidoping e delle successive indagini della procura federale diano  inizio di un procedimento penale.

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