Con la sentenza n.252, emessa in data 7 luglio 2011, il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Distaccata di San Donà di Piave, ha sancito un importante provvedimento in merito alla possibilità di chiedere il risarcimento danni da carriera sportiva rovinata a causa di un incidente stradale.
Nella fattispecie, si trattava di un giocatore di rugby, che aveva dovuto interrompere la sua carriera a causa di un sinistro stradale a bordo del suo motociclo per colpa di un terzo investitore.
Il danno era consistito nella rinuncia forzata agli allenamenti ed alle partite della sua squadra ma non solo: il giocatore aveva preso già accordi con una illustre società professionistica della massima serie di Rugby per un importante ingaggio, ma la società aveva rinunciato ad ingaggiarlo proprio a seguito dell’infortunio occorso, viste la mutata prestanza atletica.
Sulla base degli accordi presi con la nuova società, il ragazzo, un minore, avrebbe dovuto sottoscrivere un contratto quadriennale da 20.000,00 all’anno. Società e giocatore attendevano soltanto il compimento del suo 18esimo anno per formalizzare il suo tesseramento, senza sapere che prima del fatidico giorno egli sarebbe stato vittima di un grave incidente.
Oltre al danno da “perdita di concreto ingaggio”, visto il rifiuto della società a sottoscrivere il contratto sulla scorta di quanto già negoziato, il giocatore chiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale, che andava a completare il risarcimento danni da carriera sportiva rovinata.
Di cosa si tratta?
Nella fattispecie, il giocatore in questione non era solo uno sportivo dalle belle promesse ma era anche un minore. La nostra Carta Costiuzionale tutela, con l’art. 2, i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove svolge la propria personalità. Fra queste formazioni sociali vi è sicuramente la squadra di rugby, che contribuisce alla crescita sportiva, culturale e sociale di un soggetto, soprattutto di un soggetto minore d’età.
In breve, il danno da carriera sportiva rovinata a causa di un incidente comporta per il minore una sofferenza maggiore rispetto a quella di un individuo adulto, vista la necessità di svago, di socializzazione e di ritrovo con i coetanei per tale soggetto.
Bisogna infatti tener conto anche di peculiari norme poste a tutela del minore, fra cui il cosiddetto diritto al gioco, ovverosia “la possibilità di dedicarsi al gioco e all’attività ricreativa proprie della sua età” come previsto dall’art. 31 della Legge 176/1991, come pure dall’art 11 della Legge n. 848/1955, ovverosia la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
In questo tipo di cause è fondamentale sia una difesa tecnica specializzata sia la presenza di consulenti tecnici che siano in grado di indirizzare il Giudice verso una reale valutazione del danno sofferto sulla base delle peculiarità dello sport in oggetto, cosa che sarà tanto più complicata quanto meno sarà noto lo sport in oggetto.
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