La Suprema Corte ha confermato l’assunto per cui se la madre fa uso di droga le va tolto il figlio. La pronuncia dei giudici di merito e della Cassazione, in realtà, si fonda sul quadro genitoriale nella sua interezza. La tossicodipendenza della donna, in ogni caso, costituiva un grave indizio della sua inidoneità genitoriale. Secondo i giudici, in particolare, la donna aveva dimostrato incapacità di rispondere ai bisogni del bambino. La parola definitiva è arrivata con la sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione, n. 2072 del 24 gennaio 2023.
La vicenda nasce dal ricovero di un minore, riconosciuto dalla sola madre, presso il reparto di terapia subintensiva neonatale di un Ospedale di Roma, con diagnosi di “ematemesi in madre tossicodipendente”. Il Tribunale, su ricorso del Pubblico Ministero Minorile, sospendeva la responsabilità genitoriale della madre. Il bambino veniva collocato con urgenza presso una casa famiglia. Nell’immediatezza, il diritto di visita della madre tossicodipendente nei confronti del figlio veniva limitata a una volta a settimana. La donna veniva inviata al Ser.D. (Servizio di Disintossicazione) per tentare di curarla dalla sua dipendenza. Attenzione: quando parliamo di genitore che fa uso di droga ci riferiamo a qualsiasi tossicodipendenza, sia essa Cannabis, Cocaina, Eroina, o altre sostanze, compresi cocktail di antidepressivi ed alcool.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, a seguito del ricorso del Pubblico Ministero, apriva un procedimento volto a verificare lo stato di abbandono del minore, al fine di decidere per una eventuale adozione. Nella fattispecie la madre del minore non aveva una rete familiare ed era l’unico genitore ad aver riconosciuto il figlio. Dal procedimento aperto era emerso che i lunghi tempi di recupero della madre erano incompatibili con le esigenze del bambino.
La legge di riferimento, in questi casi, è la L. n. 184 del 1983 e, in particolare, l’articolo 8. In questi casi il giudice deve valutare, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, che il genitore sia in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità.
Qualora il genitore o entrambi i genitori non siano in grado di prestare queste cure, il giudice dispone l’adozione.
Le considerazioni appena esposte vanno contestualizzate alla fattispecie esaminata dalla Suprema Corte. Come si è detto si trattava di minori riconosciuti dalla sola madre, senza una rete familiare di supporto. Per tali motivi la Cassazione ha disposto che se la madre fa uso di droga le va tolto il figlio. Nel caso di separazione genitoriale, invece, occorrerà verificare quale sia il genitore maggiormente idoneo a curarsi del minore. E’ evidente che, prendendo ad esempio il caso esposto, dovrà essere disposto l’affidamento al padre se la madre fa uso di droga o comunque di sostanze stupefacenti.
Per verificare se nel proprio caso vi siano gli estremi per chiedere l’affidamento del figlio qualora l’altro genitore faccia uso di droghe è possibile rivolgersi all’Avv. Molfino, fissando un appuntamento in Studio, cliccando qui.