Interessante provvedimento del Tribunale di Pavia, che con Decreto del 14/02/2019 emesso in un procedimento in cui l’Avv. Molfino ha patrocinato il padre dei minori, ha statuito che, se la moglie deve andare via di casa, ella può portare via i mobili. Si tratta, indiscutibilmente, di un principio innovativo e virtuoso che si auspica venga applicato sempre più spesso.
Deve ricordarsi, innanzitutto, che la assegnazione della casa può essere pronunciata solo quando vi siano figli, essendo questa disposta nell’esclusivo interesse della prole. L’art. 337 sexies, infatti, recita: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
La casa familiare, che costituisce elemento primario di conflitto in caso di separazione di coppie genitoriali con figli, viene dunque assegnata ad uno dei genitori per “soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell'”habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini” (si veda, ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI , 13/12/2018 , n. 32231).
Il procedimento che qui riportiamo è stato caratterizzato da un notevole contenzioso. Il Tribunale ha preliminarmente disposto Consulenza Tecnica d’Ufficio, accogliendo l’istanza del padre dei minori. In causa sono stati provati – e censurati dallo stesso Tribunale – comportamenti pregiudizievoli posti in essere della madre dei minori. Per tali ragioni i Giudici del Tribunale di Pavia hanno ritenuto di dover prendere provvedimenti incisivi tenuto conto della sofferenza dei figli e del rischio psicoevolutivo dei medesimi minori.
Dal punto di vista del collocamento abitativo dei minori e dell’assegnazione della casa, il Tribunale ha osservato che la distanza tra le residenze dei due genitori (che abitavano in Comuni diversi) comportava un impegno fisico, per i bambini, non indifferente, a discapito delle loro esigenze di riposo e di radicamento in un contesto stabile.
Ha rilevato, altresì, il Tribunale che le indicazioni della c.t.u. prevedevano la permanenza dei figli presso i due genitori solo leggermente sbilanciata a favore della madre, prendendo atto di capacità di accudimento analoghe dei due genitori, pur a fronte dei limiti di entrambi, come emersi dalla stessa Consulenza Tecnica d’Ufficio. Infine il Collegio ha rilevato che le parti avevano sottoscritto fra loro un accordo e che nel citato accordo la Signora si era impegnata a lasciare la casa al padre dei minori, accordo poi disconosciuto dalla donna dinanzi ai Giudici.
Il Tribunale ha in definitiva ritenuto di assegnare l’immobile al padre, fissando alla madre un tempo adeguato per cercare una casa dove trasferirsi e determinando il concorso del padre al mantenimento dei figli in modo tale da soddisfare anche le loro esigenze abitative.
La novità della pronuncia del Tribunale di Pavia concerne la possibilità per il genitore che deve rilasciare l’immobile di portar via i mobili e gli altri beni presenti nella casa. Questi, secondo i Giudici di Pavia, devono essere divisi tra i genitori “in modo tale che la madre possa trasportare nella nuova casa l’arredamento di metà delle stanze, così da ricostruire almeno in parte un ambiente conosciuto per i minori”.
Quanto al lato economico, i Giudici di Pavia hanno ritenuto che vi fosse sufficiente differenza reddituale fra le parti per giustificare un contributo perequativo a favore della madre dei minori, la quale avrebbe altresì dovuto rilasciare la casa e far fronte ad un “affitto”.
Nel motivare la propria decisione, tuttavia, il Tribunale ha sancito che in ogni caso l’importo per il mantenimento dei figli non debba mascherare un contributo al mantenimento della madre medesima, in assenza di vincolo matrimoniale.
In definitiva deve ritenersi che il provvedimento del Tribunale di Pavia sia “virtuoso”, avendo considerato gli interessi dei minori. L’immobile “casa familiare” è stato assegnato al padre, ma tenuto conto del fatto che la madre avrebbe dovuto rilasciare la casa, è stato concesso alla donna di portare via parte della mobilia, al fine di “ricostruire almeno in parte un ambiente conosciuto per i minori”. E’ virtuoso, il provvedimento del Tribunale di Pavia, perché considera che se uno dei genitori (in questo caso la madre) deve rilasciare la casa familiare, questo genitore si troverà necessariamente in posizione di “inferiorità” quando dovrà accogliere i figli nella “nuova casa”. I minori dovranno abituarsi a questo nuovo ambiente ed è evidente il rischio che essi continuino a considerare la loro “vera casa” quella che è stata assegnata all’altro genitore.
Quel che si auspica è che il precedente possa essere preso d’esempio in tutti i casi in cui un genitore debba rilasciare la casa familiare. Non solo quando sia la madre a dover rilasciare l’immobile, ma anche quando, come nella stragrande maggioranza dei casi, sia il padre a dover andarsene di casa.
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