Occuparsi di una successione ereditaria tra Italia e Inghilterra – Regno Unito può essere più difficoltoso di qualunque successione. Molti non sanno che la normativa inglese contempla numerose deroghe rispetto al diritto ereditario italiano. Accade sovente anche che molti professionisti si dimentichino che il Regno Unito (Gran Bretagna, per la precisione) è uno dei pochi Stati a cui non si applica il Regolamento del Parlamento e del Consiglio UE del 4 luglio 2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”. Se hai ereditato beni in Italia o in Inghilterra, o se sei un erede residente in uno di questi paesi, lo Studio Legale Molfino è qui per guidarti passo dopo passo.
Una successione ereditaria internazionale coinvolge elementi che attraversano i confini, come:
– Un defunto con cittadinanza italiana residente in Inghilterra (o viceversa).
– Beni situati in entrambi i paesi, come immobili, conti bancari o investimenti.
– Eredi che risiedono in Italia, Inghilterra o altrove.
La complessità deriva dalla necessità di coordinare normative diverse, determinare quale legge si applica e gestire le imposte senza incorrere in errori costosi. Lo Studio Legale Molfino, collabora con esperti tributaristi sia in Italia, sia in Inghilterra. Con la nostra esperienza in diritto successorio internazionale, ti aiuteremo a navigare queste complessità, garantendo una gestione fluida della tua pratica.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 2867/2021, ha affrontato una complessa questione relativa ad una eredità tra Italia e Inghilterra, che comprendeva beni immobili situati in Italia e di un testatore cittadino straniero.
La vicenda riguardava la successione di un cittadino inglese deceduto in Italia. Egli aveva redatto un testamento a Londra nel 1997, istituendo eredi cinque dei suoi sette figli. Alla futura moglie, sposata successivamente, aveva lasciato un legato di 50.000 sterline. L’asse ereditario comprendeva beni mobili e immobili situati sia in Italia, sia in Inghilterra. La questione centrale era determinare se il testamento fosse stato revocato dal matrimonio celebrato successivamente alla redazione del matrimonio. Infatti, secondo quanto previsto dal “Wills Act” 1837 inglese, il testamento veniva revocato in caso di matrimonio. Occorreva anche decidere quale legge applicare alla successione: quella inglese (legge nazionale del defunto) o quella italiana (in quanto lex rei sitae per gli immobili).
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sui punti predetti ha chiarito tre questioni fondamentali:
Attenzione: la decisione della Suprema Corte è da leggere tenendo conto che, allora, era in vigore la Legge sul diritto internazionale privato, ovverosia la Legge n. 218/1995. Dal 17 agosto 2015, è in toto appicabile il Regolamento del Parlamento e del Consiglio UE del 4 luglio 2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”.
Ne consegue che, ad oggi, occorre sempre verificare il Regolamento 650/2012, anche per quanto concerne il coordinamento fra normativa italiana e normativa inglese.
Per chi possiede beni in Italia e ha legami con il Regno Unito oppure per chi ha già in essere una causa ereditaria fra Italia e Inghilterra, è essenziale rivolgersi a professionisti esperti in diritto internazionale privato per garantire una pianificazione successoria efficace e conforme alle normative applicabili. Una successione ereditaria tra Italia e Inghilterra non deve essere un problema insormontabile.
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