Testamento in stampatello valido o no è la domanda che hanno posto alcuni eredi al Tribunale di Pavia. Nella fattispecie alcuni eredi legittimi avevano impugnato il testamento con cui, il de cuius, aveva lasciato tutto alla convivente. Ricordiamo, semplificando, che eredi legittimi hanno diritto a una quota per legge ove il de cuius non abbia lasciato testamento. Per tale motivo, gli eredi legittimi in questione avevano agito per l’annullamento del testamento. La sentenza è la n. 37 del 2022 emessa dal Tribunale Pavia.
Gli eredi legittimi in particolare eccepivano la falsità del testamento olografo in quanto ritenuto non riconducibile alla scrittura del de cuius. Nella fattispecie, si trattava di testamento scritto in stampatello. La compagna del de cuius compariva in giudizio rappresentando, invece, che si trattava di una scrittura autentica. L’uomo, cui era legata da un profondo e duraturo rapporto sentimentale, le aveva lasciato tutti i suoi averi, escludendo dall’eredità i propri eredi legittimi.
Il Tribunale ha disposto una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) per verificare la riconducibilità della scrittura al de cuius.
Ora, il nostro ordinamento non prevede che un testamento sia invalido solo se scritto in stampatello. L’art. 602 c.c. prevede invece che il testamento sia valido se redatto per intero di proprio pugno dal testatore, il quale deve anche apporvi data e firma, senza il sussidio di mezzi meccanici o l’intervento della mano di altra persona.
Si ritiene comunemente che una scrittura in stampatello non sia riconducibile ad un soggetto. In realtà anche lo stampatello può essere validamente accostato a chi ha effettivamente redatto lo scritto. Come è possibile? Il Giudice, sia esso civile o penale, può stabilire una Consulenza Tecnica d’Ufficio, la cosiddetta C.T.U.. Sono sufficienti alcune scritture comparative, come ad esempio biglietti d’auguri, perché il consulente possa ricondurre una scrittura al suo autore. D’altronde lo stampatello altro non è che una particolare tipologia di scrittura a mano, a lettere staccate, che imita il carattere della stampa.
In caso di testamento, quindi, l’olografia richiesta dalla legge può essere rispettata e il testamento può essere valido se, a seguito di Consulenza Tecnica, risulterà che quello specifico stampatello sia riconducibile al de cuius.
Nel caso in specie, il Tribunale ha accertato, tramite C.T.U., che quel testamento, ancorché scritto in stampatello, fosse effettivamente riconducibile al de cuius, con conseguente validità delle disposizioni testamentarie.
Attenzione: le cause in materia di successione per eredità e testamento sono molto complesse. Per questo è richiesta una preparazione e una esperienza specifica. Per avere una consulenza approfondita in caso di testamento scritto in stampatello è possibile contattare l’Avvocato Stefano Molfino, con preparazione ed esperienza specifica in materia di successioni e cause testamentarie, cliccando qui.