Non sempre un testamento manipolato è nullo. Il principio più volte ricordato dalla Suprema Corte è che un testamento, per essere valido, esige l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento. In un caso giudicato dalla Cassazione, ad esempio, era stata sancita la nullità di un testamento in cui un terzo aveva cancellato dal testo la parola “donare” e l’aveva sostituita con “lasciare”. Vi sono casi tuttavia in cui un testamento manipolato da un terzo soggetto, può comunque mantenere la sua validità. E’ il caso di un testamento, la cui validità è stata discussa dinanzi al Tribunale di Trapani, il quale ha emesso sentenza n. 100 datata 6 febbraio 2023.
Tizio aveva scritto un testamento datato 7.8.2015 in cui aveva lasciato due case a Caia. Successivamente Tizio veniva a mancare a fine settembre 2017. Dopo la morte di Tizio si scopriva un secondo testamento, datato 7.9.2017, in cui egli aveva scritto “io sottoscritto .. dichiaro di revocare tutti i miei precedenti testamenti”. Caia decide di fare causa agli eredi di Tizio, ritenendo che il secondo testamento era nullo.
Secondo Caia, la mano di chi scriveva il testamento si sarebbe avvalsa dell’aiuto della mano di altro soggetto. In causa, Caia evidenziava che il testo del secondo testamento non era uniforme. Vi erano parti caratterizzate da tremori, scarti ed incertezze, tipici di soggetti ultranovantenni, come il defunto. Altre parole, invece, erano scritte in maniera nitida e fluida e, quindi, da riconnettere alla mano di un terzo.
Caia chiedeva che il Tribunale di Trapani dichiarasse l’invalidità del testamento ai sensi dell’art. 606 c.c., proprio perché secondo lei il testamento era privo della autografia, elemento essenziale per la validità di un testamento.
Come detto Tizia ha fatto causa per un testamento falso, falso almeno secondo lei. Fare causa per un testamento falso però non sempre porta i suoi frutti, soprattutto se non vi sono gli estremi per interporre questo tipo di domanda al Giudice.
Nella fattispecie, il Tribunale di Trapani ha ritenuto che gli elementi apocrifi non integrassero la declaratoria di nullità del secondo testamento. Il Tribunale di Trapani ha ricordato che la Suprema Corte ha più volte mostrato di focalizzare l’attenzione sul tipo e sulla natura dell’intervento del terzo nel testamento: in altre parole, non sempre l’intervento di un terzo nella scrittura del testamento è causa di invalidità di quest’ultimo. Il giudice di merito deve procedere ad una indagine accurata della fattispecie concreta, tesa a verificare la reale idoneità dell’elemento non autografo a rendere invalida l’intera scheda testamentaria.
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