Sono molteplici i casi di anziani raggirati ed è per questo che la pronuncia degli Ermellini sul testamento nullo per circonvenzione di incapace è molto importante. I benefici del giudizio penale per circonvenzione di incapace si riverberano anche nella causa civile ereditaria. Questo è ciò che ha sancito dalla Suprema Corte, secondo cui il testamento conseguente a circonvenzione di incapace è nullo e l’accertamento definitivo del reato in sede penale produce effetti nel giudizio civile in materia successoria. Con l’Ordinanza del 6 febbraio 2023, n. 3523, la Cassazione ha, pertanto, confermato la bontà dei giudizi di merito che avevano stabilito l’efficacia del giudizio penale come prova per la causa civile.
Un anziano incapace di intendere e di volere aveva redatto plurimi testamenti a favore di un soggetto. Gli eredi legittimi, alla morte dell’uomo, avevano innanzitutto denunciato quel soggetto per il reato di circonvenzione di incapace. Il giudizio penale si era terminato con la condanna di tale soggetto per circonvenzione di incapace, fattispecie di reato prevista dall’art. 643 del Codice Penale.
Cosa prevede esattamente il Codice Penale?
L’art. 643 c.p. recita “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065”.
Ebbene, nel caso citato, il soggetto incriminato ha subito un processo penale dal quale è uscito perdente. La condanna per circonvenzione di incapace è divenuta definitiva. Nel giudizio civile, invece, gli eredi legittimi chiedevano al giudice di proclamare la invalidità dei testamenti e la restituzione dei cosiddetti beni relitti.
Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 94/2020, accoglieva la domanda e annullava i quattro testamenti.
La Corte d’Appello di Venezia, verificata la già avvenuta condanna del soggetto per il reato di circonvenzione di incapace anche in relazione alla stesura dei testamenti impugnati, ne ha confermata la declaratoria di invalidità, in applicazione dell’art. 654 del Codice di Procedura Penale. Tale articolo prevede espressamente che una sentenza penale irrevocabile di condanna o assoluzione “ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo”.
Il soggetto già condannato in sede penale e perdente nei primi due gradi di giudizio civile, decideva di ricorrere in Cassazione. In particolare, egli censurava che i fatti accertati in sede penale avessero ad oggetto una generica circonvenzione di incapace. Secondo il soggetto, nonostante il giudicato penale la Corte d’Appello avrebbe dovuto compiere un’autonoma disamina sulla validità dei testamenti.
La Suprema Corte con provvedimento n. 3523 in data 6 febbraio 2023 ha rigettato il ricorso di tale soggetto. In primo luogo perché nel giudizio penale era stato accertato che la redazione dei testamenti era proprio il frutto del reato di circonvenzione di incapace. In secondo luogo, il giudicato penale sortisce effetti positivi anche a favore degli eredi legittimi che non si sono costituiti nel processo penale a carico di quel soggetto.
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