Già in un altro articolo abbiamo affrontato il tema relativo a cosa possa accadere se la madre vuole trasferirsi in un’altra città. Oggi parliamo del caso in cui la madre vuole trasferirsi all’estero con i figli. Il tema è molto attuale. Sono sempre più numerosi i casi di coppie genitoriali composte da persone di nazionalità diverse e i Tribunali italiani si stanno occupando sempre più spesso di vicende relative al trasferimento dei figli in un altro Stato da parte di un genitore. Non esiste cosa peggiore per un genitore, sia esso madre o padre, di non poter più vedere un figlio con la regolarità che normalmente contraddistingue un rapporto genitoriale. A prescindere dalla separazione dal partner.
Oggi parliamo di un caso affrontato dal nostro Studio. Un cliente si è rivolto al nostro Studio portandoci la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto la domanda della madre di trasferirsi con i figli in Nuova Zelanda, contro il consenso del padre. Questo signore, in primo grado, era stato assistito da un avvocato del Foro di Torino. Da una attenta analisi della sentenza e degli atti di causa, abbiamo ritenuto che vi fossero precisi vulnera nella sentenza del Tribunale di Torino.
La signora, immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza, aveva già prenotato i biglietti aerei per partire con i figli in Nuova Zelanda. La questione era urgentissima. I bambini rischiavano di partire da lì a dieci giorni, senza nemmeno una adeguata preparazione psicologica. Il padre in questione ha conferito mandato al nostro studio per appellare la sentenza. L’Avv. Molfino ha depositato ricorso urgentissimo in Corte d’Appello chiedendo la sospensione immediata della sentenza. Il Presidente della Corte d’Appello di Torino ha accolto l’istanza, disponendo la sospensione immediata della sentenza del Tribunale di Torino con riferimento alla autorizzazione della madre di portare con sé i figli in Nuova Zelanda anche senza il consenso del padre, rinviando per la discussione e per l’assunzione della decisione definitiva sulla sospensiva alla successiva udienza.
La causa è proseguita con la discussione in udienza, dinanzi al Collegio di Giudici della Corte d’Appello di Torino. A seguito della discussione, con provvedimento del 4.03.2022, la Corte d’Appello ha accolto la domanda di sospensione della sentenza del Tribunale di Torino.
Riportiamo, qui di seguito, lo stralcio dell’Ordinanza della Corte d’Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, con cui è stato disposta la sospensione della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva autorizzato il “trasferimento della signora..” “..unitamente ai figli minori in Nuova Zelanda, anche senza il consenso paterno“.
Ad oggi, fortunatamente, i bambini sono ancora in Italia, fra le cure del padre e della madre, in attesa della sentenza definitiva. Senza entrar nel merito della vicenda e delle sue peculiarità, ricordiamo solamente che i Tribunali nazionali sono chiamati al rispetto della vita familiare previsto dall’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Strasburgo, a più riprese, ha richiamato le autorità nazionali – nelle vicende separative – ad adottare tutte le misure che è ragionevolmente possibile attendersi per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli, sulla premessa che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione”.
Per un caso di trasferimento di minori all’estero senza il consenso dell’altro genitore, è possibile rivolgersi all’Avv. Molfino, fissando un appuntamento in Studio, cliccando qui.